Vincolo di prelazione culturale: cos'è e come funziona

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Vincolo di prelazione culturale cos'è e come funziona

Vincolo di prelazione culturale: cos’è e come funziona

Il vincolo di prelazione culturale è un principio che permette di disciplinare puntualmente l’alienabilità del patrimonio immobiliare storico e artistico italiano predisponendo un diritto di prelazione in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ma come funziona?

Il trasferimento di proprietà

La prima cosa da comprendere è che gli atti che trasferiscono a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione di beni su cui vale un vincolo della Soprintendenza delle Belle Arti devono essere comunicati preventivamente al Ministero.

È solamente con questo momento formale, infatti, che si assolve al compito di consentire l’eventuale esercizio della prelazione da parte del Ministero e, di contro, disciplinare l’irrogazione delle sanzioni penali e amministrative in caso di violazione dell’obbligo. Il vincolo vige per 60 giorni successivi all’atto di compravendita tra le parti, effettuato dal notaio.

Come si svolge la procedura

La procedura di vendita di un immobile sottoposto a vincolo si snoda attraverso due fasi.

Nella prima c’è un contratto condizionato, oggetto di denuncia alla Soprintendenza, dalla quale parte il termine dei 60 giorni di cui sopra. Gli effetti dell’acquisto retroagiscono alla conclusione di questo primo atto.

Nella seconda fase si procede invece a un mero atto dichiarativo. Il notaio, entro 30 giorni, dovrà infatti comunicare al Ministero che potrà provvedere alla prelazione l’avvenuta stipula della compravendita. È da questo momento che scattano i 60 giorni di tempo in cui il Ministero potrà rispondere, o meno (in assenza, vale il meccanismo del silenzio/assenso). La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dal pubblico ufficiale all’ente cui i beni appartengono ed è corredata dall’indicazione della destinazione d’uso.

Cosa succede dopo i 60 giorni

Solamente dopo l’avverata condizione sospensiva dei 60 giorni la parte promissaria acquirente può entrare in possesso a tutti gli effetti dell’immobile. Pertanto, il possesso e il materiale godimento durante tale fase di pendenza spettano alla parte venditrice, la quale si impegna a custodire l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

In caso di mutuo l’atto sarà stipulato dal notaio contestualmente a quello del finanziamento, ma il bonifico con il controvalore sarà erogato solamente dopo 60 giorni dall’acquisto se il Ministero non esercita il suo diritto. Nell’ipotetico e raro caso in cui l’ente esercitasse il suo diritto, verrà da questi pagato il prezzo dichiarato nel rogito, senza che pertanto la parte venditrice subisca dei pregiudizi: perderà tuttavia la parcella versata al notaio.

Ricordiamo infine che dal momento dell’acquisto ogni intervento edilizio o sulle superfici dipinte e decorate, o gli interventi conservativi, devono essere autorizzati oltre che dal comune anche dalla Soprintendenza. Nel caso in cui il bene culturale dovesse subire un danno, il Ministero ordinerà al responsabile l’esecuzione delle spese di ripristino, a sue spese. In caso di in ottemperanza a tale ordine, allora il Ministero potrà procedere all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligo. Le somme così impiegate verranno recuperate nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Quando infine la reintegrazione non è possibile, il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla stessa.

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