L’abuso edilizio è un reato riferito alla realizzazione di un intervento edilizio, in difformità edilizia. Naturalmente, non tutto ciò che è creato in difformità edilizia è un abuso sanzionabile, in senso stretto.
Stando a quanto previsto dall’art. 34 bis, comma 1, del Testo Unico sull’Edilizia, “il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”.
In altri termini, costituiscono abusi edilizi rilevanti gli interventi che modificano l’unità abitativa in misura superiore al 2% rispetto alla planimetria che è stata depositata in Comune.
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