Casa donata, la vendita è diventata più semplice | Ottomura

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La vendita è diventata più semplice

Casa donata, la vendita è diventata più semplice

La recenti novità contenute nel Ddl Semplificazioni stanno rendendo un po’ più facile la vendita di una casa ricevuta in donazione: le azioni di riduzione che gli eredi legittimari del de cuius, che ritengono violata la propria quota di legittima, intenderanno avviare, non pregiudicheranno infatti più i diritti dei terzi a cui il donatario abbia venduto gli immobili ricevuti, appunto, in donazione.

Insomma, sarà solo ed esclusivamente il donatario a dover compensare il legittimari per il danno alla quota di eredità loro riservata, integrandola con le proprie risorse e lasciando dunque indifferenti a ciò i terzi.

Cosa cambia con il Ddl Semplificazioni

Il Ddl Semplificazioni impatta principalmente sull’art. 563 cod. civ., che prima della riforma prevedeva che “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”.

Il tenore letterale della norma è invece ora cambiato, prevedendo che “la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata”.

Insomma, nel nuovo testo in vigore scompare ogni riferimento ai 20 anni per l’azione di riduzione da parte del legittimario nei confronti del terzo, ma questa ipotesi è comunque ora limitata al solo caso in cui l’avente causa del donatario sia tale a titolo gratuito e il donatario si sia rivelato in tutto o in parte insolvente.

I termini della trascrizione della domanda di riduzione

Novità anche per i termini di trascrizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Prima della riforma, infatti, la trascrizione doveva avvenire entro 10 anni dall’apertura della successione: in caso contrario, la sentenza in accoglimento non avrebbe pregiudicato i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso i diritti in base all’atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

I nuovi termini contenuti nel Ddl Semplificazioni, invece, riducono il termine massimo per la trascrizione da 10 a 3 anni.

Quando entrano in vigore le nuove norme

Ricordiamo infine che le disposizioni contenute nel Ddl Semplificazioni si applicano alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore.

Alle successioni aperte prima continueranno invece ad applicarsi le disposizioni del testo previgente, con la conseguenza che potrà dunque essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dei donatari nel caso in cui sia già stata notificata e trascritta domanda di riduzione, se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl o ancora a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

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