Superbonus al 110%, cosa cambia per i lavori in casa e in condominio

News

Superbonus al 110%, cosa cambia per i lavori in casa e in condominio

Pubblicato lo scorso 19 maggio in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Rilancio ha previsto l’introduzione di uno speciale Superbonus al 110% su una serie di interventi edilizi, effettuati, documentati e pagati dal contribuente dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021,  ad fruirsi in cinque quote annuali  di pari importo.

Ma quali sono i lavori in casa o in condominio che possono dar luogo a tale detrazione con aliquota straordinaria? E come poterne beneficiare regolarmente?

Quali lavori sono agevolati con il Superbonus al 110%

Iniziamo subito con il rammentare che possono fruire del Superbonus al 110% sia i condomini che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, su unità immobiliari e edifici unifamiliari (ma solo se adibiti ad abitazione principale).

Gli interventi agevolabili con la misura fiscale in oggetto sono essenzialmente quelli che apportano  concreti e misurabili miglioramenti energetici all’immobile, ovvero:

  • isolamento termico delle superfici dell’edificio, con interessamento di almeno il 25% della superficie disperdente lorda, con un tetto di detraibilità di 60 mila euro per ogni unità immobiliare;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti più efficienti, sia sulle parti comuni condominiali che sugli edifici unifamiliari, con tetto di detraibilità di 30 mila euro per ogni unità immobiliare.

Si tenga comunque conto che i due interventi di cui sopra sono in grado di “trascinare” nella maxi detrazione al 110%  anche una serie di altre operazioni che – altrimenti – godrebbero di agevolazioni fiscali ben inferiori.

Dunque, l’aliquota maggiorata sarà per esempio applicata anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ad esempio, quelli che sono ricompresi nel bonus del 50% e del 65%), a patto che siano eseguiti congiuntamente da almeno uno degli interventi di cui sopra. Si pensi all’installazione di impianti solari fotovoltaici, dei sistemi di accumulo di energia e di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche negli edifici.

Rileviamo infine come hanno accesso allo sconto del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili, di cui al Sismabonus, sempre realizzati tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Lo sconto scenderà però al 90% nell’ipotesi di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione, e di contestuale stipula di una polizza che tuteli contro il rischio di eventi calamitosi.

Le modalità di fruizione del bonus

Considerato che ne abbiamo appena fatto cenno, cogliamo l’opportunità per poter chiarire come il Decreto Rilancio abbia confermato per il contribuente la possibilità di optare ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che possa poi recuperarlo a sua volta attraverso un credito di imposta cedibile ad altri soggetti, come le banche e gli intermediari finanziari.

Per poter beneficiare della cessione o dello sconto, il contribuente dovrà tuttavia richiedere un visto di conformità sulla dichiarazione dei  redditi, e dovrà comunicare tale opzione all’Agenzia delle Entrate, con istruzioni che saranno presumibilmente dettagliate nei prossimi giorni dalle stesse Entrate, con una circolare da pubblicarsi sul proprio sito web.

Ti è piaciuto questo articolo?
Vuoi essere avvisato quando ne pubblicheremo altri?
Rispettiamo la tua privacy in ottemperanza alla normativa GDPR