Immobili agevolati con il Superbonus, cosa cambia nell’ipotesi di vendita

Articolo del 01 ottobre 2025

Immobili agevolati con il Superbonus, cosa cambia nell’ipotesi di vendita

La Legge di bilancio 2024 ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti novità per le plusvalenze da cessioni di beni immobili agevolati con il Superbonus 110%.

In particolare, la legge ha sancito che le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso degli immobili su cui siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus debbano aggiungersi ai redditi diversi ai sensi del TUIR contribuendo, dunque, al calcolo delle imposte dalla dichiarazione dei redditi. A tali plusvalenze si può applicare l’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito del 26%.

Le plusvalenze sulle cessioni di immobili con Superbonus

Più nel dettaglio, la norma cui facciamo riferimento modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR aggiungendo la lettera b-bis, che include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in rapporto ai quali il cedente del credito o gli altri aventi diritto abbiano eseguito lavori agevolati dal Superbonus 110**%, purché conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione,** con esclusione degli immobili acquisiti per successione e di quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione. Se invece tra la data di acquisto o di costruzione e quella di cessione è decorso un periodo inferiore a dieci anni, si procederà alla verifica della maggior parte di tale periodo.

Viene così disposto che quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR – secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni – si applichi esclusivamente alle ipotesi differenti da quelle riconducibili dalla nuova lettera.

Come si calcola la plusvalenza

La Legge di Bilancio ha anche stabilito che la plusvalenza di cui abbiamo sopra fatto riferimento sia determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo che riguardi il bene medesimo.

Nell’ipotesi di immobili acquisiti per donazione, si assumerà come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Ricordiamo infine che alle plusvalenze così introdotte nel nostro ordinamento fiscale può applicarsi l’imposta sostitutiva del 26%, come già previsto dalla legge n. 266/2005 nell’ipotesi di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

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