Contratti di mediazione con condizioni sospensive e risolutive: cosa cambia? - Ottomura

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Contratti di mediazione con condizioni sospensive e risolutive: cosa cambia?

La presenza delle condizioni sospensive e risolutive nei contratti di mediazione può disciplinare in maniera specifica il diritto del mediatore a conseguire una provvigione per la sua attività professionale, stabilendo da quando, o fino a quando, si produrranno gli effetti previsti.

Ma qual è il funzionamento delle condizioni sopra citate? E che cosa succede se a favorire la conclusione dell’affare sono più mediatori? Su chi ricade l’obbligo di pagamento della provvigione?

La presenza delle condizioni sospensive e risolutive

L’art. 1757 c.c. ha previsto la possibilità che all’interno dei contratti di mediazione possano esservi clausole introduttive di condizioni sospensive o risolutive:

  • nel caso di condizione sospensiva, il diritto del mediatore a conseguire una provvigione viene determinato solamente se si verifica tale condizione e a partire da questo momento;
  • nel caso di condizione risolutiva, gli effetti del contratto sono immediatamente validi, ma cesseranno nel momento in cui si verifica la condizione di risoluzione.

In altre parole, se nel contratto viene introdotta la condizione sospensiva, allora il diritto del mediatore alla provvigione è subordinato al verificarsi di quell’evento futuro e incerto. Di contro, se nel contratto di mediazione si trova una condizione risolutiva, gli effetti si producono subito, ma cesseranno nel momento in cui si dovesse verificare tale condizione.

A tutela della buona fede del mediatore, inoltre, nello stesso art. 1757 c.c. il legislatore ha sancito l’applicabilità delle disposizioni contrattuali di cui sopra anche nelle ipotesi in cui il contratto sia annullabile o rescindibile, a patto che il mediatore non sia stato a conoscenza della causa di invalidità.

Il pagamento della provvigione al mediatore

L’art. 1755 c.c. stabilisce che il pagamento della provvigione sia un obbligo che ricade su tutte le parti che hanno beneficiato dell’attività del mediatore, e anche nell’ipotesi in cui sia stata solamente una di queste ad aver conferito l’incarico al mediatore.

Peraltro, il legislatore richiama il fatto che non vi è alcun obbligo di solidarietà nel pagamento della provvigione al mediatore. Ne deriva che ciascuna delle parti dovrà pagare la provvigione per la sua sola quota, non potendo essere chiamata in causa per il pagamento delle quote di competenza delle altre parti.

Nel caso in cui, poi, a favorire la conclusione dell’affare siano stati più mediatori, allora ciascuno di essi avrà diritto al pagamento della propria quota di provvigione. La richiesta di pagamento potrà essere inoltrata alle parti solamente se i mediatori hanno avuto con esse un rapporto diretto, mentre nel caso in cui il rapporto tra i mediatori sia stato solamente tra di loro, ma non verso i clienti, questi ultimi dovranno essere lasciati indifferenti dai rapporti interni dei mediatori, con la conseguenza che il mediatore che non ha ricevuto la sua quota non potrà pretenderla da loro, ma solo dagli altri mediatori.

Il rimborso delle spese

A completamento di tale quadro, rammentiamo come lo stesso art. 1755 c.c. riconosca al mediatore il diritto ad ottenere un rimborso delle spese sostenute, se tale diritto sorga da un effettivo sostenimento delle spese sulla base di un incarico attribuitogli da una delle parti. Sarà proprio la parte che ha conferito l’incarico a dover rispondere delle conseguenze.

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