Come vendere casa da provenienza donativa | Ottomura

News

Come vendere casa da provenienza donativa

Come vendere casa da provenienza donativa

Quello della vendita di immobili provenienti da donazione è un tema particolarmente delicato che, tuttavia, molti venditori sembrano sottovalutare, in completa buona fede.

Ma cosa dovresti sapere prima di vendere un immobile che proviene da atto di donazione? E quali soluzioni puoi utilizzare?

I problemi nella vendita di abitazione proveniente da donazione

 

La fonte dei problemi che sottostanno la vendita di un’abitazione che proviene da donazione è rappresentata dalla presenza dei legittimari, ovvero quei soggetti a cui la legge riconosce una situazione di particolare privilegio in relazione alla successione dei loro congiunti.

I legittimari hanno infatti dei diritti successori sul patrimonio del defunto particolarmente forti, sanciti dall’art. 556 c.c. che, non a caso, tiene anche conto di quanto il defunto abbia disposto in vita per donazione. L’importo del valore patrimoniale di quanto riconosciuto a un legittimario in sede successoria viene insomma calcolato sommando non solamente quanto il defunto abbia lasciato a titolo di eredità, quanto anche a ciò che costui, in vita, in qualità di donante, abbia trasferito ai donatari.

L’azione di riduzione

Se dunque i legittimari ritengono che la loro quota di legittima sia stata lesa dalle donazioni, costoro possono avanzare delle azioni di riduzione, in subordine all’azione di restituzione. Esperita la prima, infatti, sarà possibile escutere i beni del donatario nell’ipotesi in cui non vi sia la possibilità di domandare la restituzione di quanto oggetto della donazione. Se anche l’escussione dei beni del donatario dovesse risultare infruttuosa, allora sarà possibile agire contro i successivi acquirenti per ottenere la restituzione di quanto donato.

Come risolvere i problemi della vendita degli immobili di provenienza donativa

In primo luogo, il modo più semplice per risolvere i problemi è… attendere: il legislatore ha infatti fissato in venti anni decorrenti dalla data di trascrizione della donazione il termine entro cui è possibile domandare la restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario acquirente. Tuttavia, la legge ha anche riconosciuto ai legittimari la possibilità di trascrivere un atto di opposizione alla donazione, mediante il quale è possibile sospendere il termine prescrizionale.

Ne deriva che chi vuole tutelarsi al meglio potrebbe ricorrere ad altre strade. Per esempio, una volta apertasi la successione del donante, sarà possibile richiedere e ottenere dai legittimari la rinuncia all’azione di riduzione o all’azione di restituzione.

Se questa strada non fosse percorribile, sarà comunque possibile tutelare i propri interessi attraverso la stipula di polizze atte a rendere più sicura la circolazione immobiliare dei beni donati anche entro i venti anni di termini prescrittivi.

Ciò premesso, invitiamo tutti i nostri lettori a non guardare con necessario sospetto l’acquisto di un immobile donato, ma semplicemente avvicinarsi a questa operazione con la giusta consapevolezza, nel pieno rispetto dei propri interessi. Contatta la nostra agenzia per una consulenza specifica!

Ti è piaciuto questo articolo?
Vuoi essere avvisato quando ne pubblicheremo altri?
Rispettiamo la tua privacy in ottemperanza alla normativa GDPR