Abusi edilizi sanabili e non sanabili: come distinguerli e cosa fare

L’abuso edilizio è una violazione della normativa edilizia. I casi sono quasi infiniti: dalla più semplice chiusura di un balcone in una veranda alla realizzazione di un immobile privo di qualsiasi autorizzazione, sono numerose le ipotesi di abuso edilizio che, inconsapevolmente o meno, potrebbero riguardarci. Ma che cosa fare?

Si può sanare un abuso edilizio?

Buona parte degli abusi edilizi è sanabile con relativa facilità. Affinché si possa percorrere questa strada, però, è necessario che l’intervento abusivo rispetti una doppia conformità urbanistica, ovvero fosse comunque rispettoso della normativa edilizia in vigore nel momento in cui è stato realizzato, e quella in vigore nel momento in cui viene richiesta la sanatoria.

In ogni caso, si tenga a mente che presentare un permesso di costruire o una SCIA in sanatoria ha comunque un costo ben maggiorato rispetto a quello che si sarebbe dovuto fronteggiare nel caso in cui ci si fosse avvicinati a queste operazioni con la giusta regolarità.

I casi di abuso edilizio non sanabili

Non sempre però l’abuso edilizio è sanabile. Se l’intervento viene effettuato in assenza della già rammentata doppia conformità, ad esempio, non sarà possibile domandare la sanatoria.

Nel concreto, questo potrebbe riguardare le ipotesi di edificazione di un immobile senza permesso di costruire o licenza del Comune su terreni che sono interessati da vincoli ambientali e paesaggistici, o ancora modifiche di edifici sottoposti a una tutela storico-artistica.

In queste ipotesi non sarà possibile regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione amministrativa: l’unica soluzione sarà il ripristino dello stato dei luoghi. Entro 90 giorni dall’ingiunzione di ripristino del Comune, il proprietario dovrà dunque demolire l’immobile abusivo o rimuoverne le parti abusive.

L’abuso edilizio è un reato che si prescrive?

Si tenga anche conto che l’abuso edilizio è un reato che va in prescrizione dopo 4 anni dal completamento dell’opera, con un periodo di tempo che però diventa pari a 5 anni nel caso in cui il responsabile sia stato rinviato a giudizio per tale reato senza che sia stata emessa una sentenza.

A scanso di facili equivoci, però, ricordiamo anche che la prescrizione riguarda esclusivamente la sanzione di natura penale, ma non la demolizione. Pertanto, se è stato emesso un ordine di demolizione, l’ordine deve essere sempre rispettato anche se nel frangente il reato è caduto in prescrizione o se l’immobile ha modificato il suo proprietario. In quest’ultimo caso, infatti, il responsabile del reato rimarrà sempre colui che ha compiuto l’abuso, mentre spetterà al nuovo proprietario preoccuparsi di rispettare l’ordine di demolizione dell’immobile o delle sue parti abusive entro i termini previsti.

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